La vicenda in oggetto riguarda il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di una discarica. In presenza di “dissensi” correlati a specifici aspetti progettuali, come emersi nella conferenza di servizi, l’Autorità competente deve segnalarli puntualmente e, comunque, non può esimersi dal sottoporre le modifiche progettuali formulate dal richiedente, a seguito del preavviso di diniego, ad un successivo esame mediante riconvocazione della conferenza di servizi.

L’art. 5 comma 10 del d.lgs. 18 febbraio 2005 n.59 (recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”), rimettendo all’autorità competente la scelta del modulo procedimentale della conferenza di servizi ex art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiama testualmente anche gli “…artt. 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Orbene, l’art. 14-quater stabilisce che: “Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso”.

Come è stato osservato, deve dunque trattarsi di “dissenso costruttivo” e la sua motivazione, nonché la necessaria indicazione delle modifiche progettuali utili all’espressione dell’assenso, ossia al superamento delle ragioni del dissenso, “…è conforme non solo all’esigenza dell’effettivo perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di accelerazione dell’azione amministrativa, ma anche nell’ottica dell’altro principio di leale collaborazione cui pure devono essere improntati i rapporti tra le varie pubbliche amministrazioni”. In altri termini, la motivazione e la coeva individuazione, ove possibili, di modifiche progettuali atte a superare i profili ostativi al rilascio del provvedimento (nella specie, dell’autorizzazione integrata ambientale), mirano ad evitare una duplicazione di procedimenti, la dilatazione dei tempi di definizione, la stessa insorgenza di contenziosi amministrativi e giurisdizionali, in ossequio ai principi generali di economicità, di efficacia e di pubblicità. Consiglio di Stato, sentenza del 24 maggio 2013