Per effetto della Decisione n. 2000/532/CE, entrata in vigore il 18 gennaio 2002, le traversine ferroviarie in legno sono state identificate con codice CER 17.02.04 (legno contenente sostanze pericolose): l’attribuzione di pericolosità è in funzione della sua ecotossicita” H 14 e perciò non è prevista alcuna possibilità di comprovare il contrario. Di conseguenza, il punto 9.3 del D.M. 5 febbraio 1998 è stato soppresso per cui il recupero di questo rifiuto pericoloso, attualmente, può essere autorizzato soltanto in base al D.Lgs n. 152 del 2006, art. 208 con procedura ordinaria in esito alla quale, D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 184 ter (che richiama la L. n. 210 del 2008, art. 9 bis), sono considerate rifiuti cessati ed, in particolare, i prodotti ottenuti non devono produrre impatti negativi per l’ambiente o la salute umana come sancito testualmente dall’art. 184 ter, comma 1, lett. d), e, più in generale, dall’art. 13 Direttiva n. 2008/98 e D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 177 e 178. Cass. pen. n. 40757 del 12.10.2015
Traversine ferroviarie in legno: per il recupero vale solo la procedura ordinaria
da Avv. Salvatore Casarrubia | 17 Dic, 2015 | Ambiente, Rifiuti | 0 commenti
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