In merito al requisito della abusività della condotta, l’interpretazione prevalente ritiene che sussiste il carattere abusivo dell’attività organizzata di gestione dei rifiuti – idoneo ad integrare il delitto – qualora essa si svolga continuativamente nell’inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni ovvero tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati. Cass. pen. sentenza del 21.05.2015
Traffico illecito di rifiuti: quando sussiste il carattere abusivo della condotta?
da Avv. Salvatore Casarrubia | 04 Lug, 2015 | Ambiente, Rifiuti | 0 commenti
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