Si discute della rilevanza, se penale o amministrativa, della condotta per cui, nello svolgimento dell’attività di gestione dei rifiuti, si adoperi un’area ulteriore rispetto a quella autorizzata.

Secondo la Cassazione, l’ipotesi va perseguita secondo la più grave fattispecie penale di gestione di rifiuti non autorizzata (prevista dall’art. 256, co. 1, TUA), piuttosto che secondo il reato, meno grave, di cui all’art. 216, co. 4, T.U.A. (che punisce l’inosservanza delle prescrizioni amministrative).

La norma da ultimo citata semmai si applica laddove si ravvisi una diversa scelta tecnica attinente alla esecuzione di un’attività in toto autorizzata e, dunque, non nel caso in cui l’attività, seppur astrattamente autorizzata, viene condotta secondo modalità materiali del tutto eterogenee rispetto al limite territoriale in cui le stesse possono essere eseguite

Cass. pen. n. 19956/2022