Questa Corte ha affermato che, in materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione come sottoprodotti di sostanze e materiali, incombe sull’interessato, l’onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo. Allorquando infatti non è dimostrato che i materiali abbandonati siano certamente destinati, sin dalla loro produzione, all’integrale riutilizzo senza trasformazioni preliminari o compromissione della qualità ambientale, integra il reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, l’abbandono incontrollato di residui da demolizione, che vanno qualificati pertanto come rifiuti speciali non sottoprodotti. Cass. pen. 23 gennaio 2015
L’onere di dimostrare che si tratti di sottoprodotto spetta all’interessato
da Avv. Salvatore Casarrubia | 27 Feb, 2015 | Ambiente, Rifiuti | 0 commenti
Trackback/Pingback