Questa Corte ha affermato che, in materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione come sottoprodotti di sostanze e materiali, incombe sull’interessato, l’onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo. Allorquando infatti non è dimostrato che i materiali abbandonati siano certamente destinati, sin dalla loro produzione, all’integrale riutilizzo senza trasformazioni preliminari o compromissione della qualità ambientale, integra il reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, l’abbandono incontrollato di residui da demolizione, che vanno qualificati pertanto come rifiuti speciali non sottoprodotti. Cass. pen. 23 gennaio 2015