Nella nota si chiarisce che la detassazione delle superficie è prevista per quella parte di esse dove sono prodotti rifiuti speciali non assimilabili, restando comunque a carico  del contribuente l’obbligo di denuncia e di prova del trattamento di questi rifiuti secondo la normativa vigente. La produzione, viceversa, di rifiuti speciali assimilati dà diritto soltanto alla riduzione della quota variabile del tributo, secondo gli importi stabiliti dal comune nel proprio regolamento; in caso di omissione da parte del comune, l’importo potrà essere stabilito dal giudice tributario (cfr. Cass. n. 5047/2015). Si precisa inoltre che l’assimilazione può operare solo attraverso una delibera comunale, così come espressamente previsto dall’art. 198 del d.lgs. n. 152 del 2006, sulla base delle sostanze assimilabili sono quelle elencate al punto 1.1.1 della Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, che tuttora disciplina la materia delle assimilazioni. Nota IFEL – Fondazione ANCI del 24.04.2015