Anche soltanto la mera teorica possibilità del superamento della capacità ricettiva residua dell’impianto di depurazione derivante dallo scarico per cui viene chiesta l’autorizzazione dalla società, comporterebbe un rischio per la sanità pubblica, la sicurezza e l’ambiente non accettabile e non tollerabile alla luce del principio di precauzione. Il principio fa prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, indipendentemente dall’accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano, discende che quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi. TAR Puglia, sentenza del 6 agosto 2014