Se è vero, infatti, che l’art. 216 del T.U. Ambiente prevede che “l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente”, è, anche vero che tale norma volta a disciplinare un procedimento fisiologico, non può contemplare ipotesi eccezionali in cui ricorra una particolare ed imprevista urgenza non imputabile a comportamenti del privato. Fermo restando l’obbligo della comunicazione preventiva all’amministrazione provinciale nelle ipotesi in cui l’operatore è stato ammesso al regime semplificato ed il decorso del termine di 90 giorni per consentire a quest’ultima la verifica dell’ammissibilità dell’intervento, deve ritenersi in via eccezionale la derogabilità dell’iter procedimentale ove ricorrano circostanze di forza maggiore e l’operatore sia stato autorizzato al recupero della categoria dei rifiuti di fatto recuperati (nel caso di specie si trattava di sabbie di scarto utilizzate, senza previa autorizzazione edilizia ed ambientale, per l’ampliamento di un piazzale, in passato realizzato con autorizzazione al recupero, posto in essere per evitare smottamenti dovuti alle precipitazioni piovose). Il giusto rigore che caratterizza i procedimenti volti al riutilizzo dei rifiuti non può tradursi in una preclusione assoluta di autorizzazione postuma, ovvero a sanatoria, ove vi sia la prova incontrovertibile che non sussiste violazione delle norme sostanziali, come nel caso in esame, in cui è indubbio che gli scarti usati per l’ampliamento del piazzale sono gli stessi già oggetto di autorizzazione in occasione della realizzazione degli altri piazzali. Di talché, il provvedimento del Comune recante l’ordine di rimozione è privo del presupposto, non ravvisandosi nella fattispecie l’ipotesi dell’abbandono dei rifiuti, ma semmai di recupero, così intendendo le operazioni finalizzate a permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere la funzione per la quale sono stati utilizzati. Recupero, che, per quanto precede, può essere oggetto in casi eccezionali di autorizzazione sanante ex post, con efficacia sanante. Consiglio di Stato 17 ottobre 2014
L’autorizzazione al recupero dei rifiuti può essere rilasciata a posteriori e con efficacia sanante dell’abuso formale?
da Avv. Salvatore Casarrubia | 27 Feb, 2015 | Ambiente, Autorizzazioni amministrative, Rifiuti | 0 commenti
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