Il direttore dello stabilimento di una società per azioni è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica. Egli è pertanto responsabile di infortuni verificatisi per carenze organizzative. Con riferimento alla posizione del direttore generale con delega in materia infortunistica, viceversa, nelle imprese di grandi dimensioni, nella ipotesi di carenza di ordine organizzativo generale non può individuarsi come soggetto responsabile, automaticamente, per la posizione di vertice ricoperta, senza verificare se fosse stato messo in condizioni di intervenire, in quanto portato a conoscenza della prassi lavorativa vigente nell’azienda pericolosa per la salute dei lavoratori. Cass. pen. sentenza dell’1 aprile 2015