La Corte di Cassazione si occupa del caso di un datore di lavoro che, benché si sia curato di acquistare le cinture di sicurezza, queste poi non sono state utilizzate dal lavoratore. Si pone pertanto il problema di stabilire se l’acquisto vale da sé ad assolvere all’obbligo gravante sul datore di lavoro in materia antinfortunistica. La risposta della Corte è chiara: il compito del datore di lavoro non si esaurisce nella predisposizione e nella consegna ai lavoratori dei mezzi di prevenzione e nell’attuazione delle misure necessarie, essendo lo stesso tenuto ad accertarsi che le disposizioni impartite vengano nei fatti eseguite e ad intervenire per prevenire il verificarsi di incidenti, attivandosi per far cessare eventuali manomissioni o modalità d’uso pericolose da parte dei dipendenti, quali la rimozione delle cautele antinfortunistiche o il mancato impiego degli strumenti prevenzionali messi a disposizione. Corte di Cassazione, sentenza del 25 giugno 2014