L’art. 242, co. 11, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che “nel caso di eventi avvenuti anteriormente all’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l’ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti l’esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l’entità e l’estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti”. La norma, tuttavia, non va interpretata nel senso che al soggetto responsabile della contaminazione, ai fini degli obblighi di bonifica, in caso di contaminazione storica, si sostituisca il «soggetto interessato» al sito, che in genere è diverso dal primo. Ciò, in quanto vi contrasta il principio di «chi inquina paga». Sussiste, infatti, la responsabilità ai fini della bonifica, anche per eventi verificatisi in un’epoca in cui mancava una disciplina in materia di tutela ambientale e obblighi connessi, posto che l’inquinamento dà luogo a una situazione di carattere permanente che perdura fino a che non ne vengano rimosse le cause. Detto altrimenti, viene sanzionato non il comportamento inquinante in sé, ma la mancata rimozione dei suoi effetti, i quali permangono nonostante il fluire del tempo. TAR Toscana, sentenza del 01.02.16
Contaminazione storica del sito: l’obbligo di bonifica perdura sino a quando non vengono rimosse le cause
da Avv. Salvatore Casarrubia | 13 Feb, 2016 | Ambiente, Bonifica | 0 commenti
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