L’autorizzazione a gestire “impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti”, ex art. 208 TUA, si rilascia all’esito di un’istruttoria che prevede la convocazione obbligatoria di una conferenza di servizi, la quale, entro un termine, deve valutare il progetto e “trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti” alla regione o all’autorità delegata.
Nella sentenza il Giudice amministrativo si chiede se le determinazioni delle amministrazioni coinvolte vanno a pena di illegittimità espresse in seno alla conferenza stessa oppure siano consentiti anche atti ad essa esterni successivi alla chiusura dei lavori. Tar Lombardia sentenza del 27 giugno 2014