Aria

La P.A. può stabilire prescrizioni per il contenimento delle emissioni odorigene

È vero che per le emissioni odorigene in base alla normativa nazionale vigente non è prevista la fissazione di limiti di emissione né di metodi o di parametri idonei a misurarne la portata, tuttavia ciò non significa che in sede di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera non possano essere oggetto di considerazione i profili attinenti alle molestie olfattive al fine di prevenire e contenere i pregiudizi dalle stesse causati. Infatti l’art. 268, comma 1, alla lett. a), del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 fa proprio un concetto ampio di inquinamento atmosferico, e alla lett. b), definisce come emissione in atmosfera “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all’articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell’ambiente”. Pertanto anche se non è rinvenibile un riferimento espresso alle emissioni odorigene, le stesse debbono ritenersi ricomprese nella definizione di «inquinamento atmosferico» e di «emissioni in atmosfera», poiché la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di «pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente», che di compromissione degli «altri usi legittimi dell’ambiente», ed in sede di rilascio dell’autorizzazione, dovendo essere verificato il rispetto delle condizioni volte a minimizzare l’inquinamento atmosferico (infatti per l’art. 296, comma 2, lett. a, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, il progetto deve indicare le tecniche adottate per limitare le emissioni e la loro quantità e qualità), possono pertanto essere oggetto di valutazione anche i profili che arrecano molestie olfattive facendo riferimento alle migliori tecniche disponibili. Tar Veneto, sentenza del 05.05.14

Le linee di trattamento dei fanghi dei piccoli impianti esclusi dalla necessità dell’autorizzazione alle emissioni

Con il DM 15 gennaio 2014 (GU 10 febbraio 2014, n. 33) si è esclusa, per le “linee di trattamento dei fanghi” dei piccoli depuratori (impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m³/h), la necessità di dotarsi di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Le emissioni odorigene degli impianti di incenerimento e coincenerimento possono costituire reato

Il reato di cui all’art.19, comma 12 d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 si configura (anche) con l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’art. 8, comma 1, che hanno carattere generale e riguardando l’adozione di adeguate misure affinché le attrezzature utilizzate nell’esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia disponibile, senza che sia quindi necessaria una espressa previsione nel titolo abilitativo. Cass. pen. sentenza del 4 novembre 2013

Kyoto: introdotte le sanzioni per le violazioni al regolamento 1005/2009

Il decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108 introduce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Si tratta di sanzioni penali e amministrative ma nei casi di violazione di obblighi formali come quello di etichettatura o di notifica.

Presupposti necessari per la delimitazione delle zone a traffico limitato

I provvedimenti limitativi della circolazione veicolare debbono fondarsi, per essere legittimi, su “accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale” (art. 7, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 285 del 1992, Nuovo codice della strada), “tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio” (art. 7, comma 9, del D. Lgs. n. 285 del 1992, Nuovo codice della strada) e “secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione” (art. 12, comma 2, decreto legge n. 223 del 2006). TAR Lombardia, Sez. III, sentenza del 01.07. 2013

Adeguamento delle canne fumarie alle norme sopravvenute

Qualora le preesistenti canne fumarie per le loro caratteristiche di funzionamento, di combustione e di diffusione di fumi, vengano comunque a determinare gravi inconvenienti igienico-sanitari per gli abitanti delle costruzioni vicine a causa della nocività dei fumi immessi nell’atmosfera o della loro cattiva dispersione, il comune può comunque porre rimedio a tale situazione di fastidio e di pericolo per la salute pubblica, anche attraverso l’imposizione di obblighi di adeguamento degli impianti di dispersione dei fumi alle norme regolamentari sopravvenute, se in grado di eliminare o di attenuare la preesistente situazione di rischio igienico sanitario. TAR Puglia, Lecce, sentenza n. 1165 del 22 maggio 2013

L’AIA può stabilire limiti più restrittivi di quelli previsti astrattamente dalla norma

Ai sensi dell’articolo 271 del codice dell’ambiente D.Lgs 152/2006 nulla vieta nell’ambito dell’AIA, che venga stabilito un limite alle emissioni più restrittivo rispetto a quello previsto in via astratta e generale dalla norma. Dunque, è legittimo il provvedimento regionale che fissa il limite per l’ossido di zolfo in 800 mg/Nmc laddove la norma prevede un limite superiore pari a 1700 mg/Nmc se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke. TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza del 9 aprile 2013

L’Ue definisce le “Bat” per la produzione di cemento e calce

Con la decisione 2013/163/Ue la Commissione europea pubblica la proprie conclusione sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio. Le conclusioni riguardano gli impianti dotati di forni rotanti con produzione di clinker da cemento superiore a 500 t/giorno (o 50 t/giorno per altri tipi di forni), e la produzione di calce viva e di ossido di magnesio in forni con capacità di produzione di oltre 50 t/giorno. Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla direttiva 2010/75/Ue sulle emissioni industriali, le conclusioni sulle Bat della Commissione costituiscono lo strumento di riferimento per le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni all’esercizio degli impianti medesimi, nel senso che esse devono fissare valori limite che garantiscano che le emissioni non superino i livelli associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle decisioni Ue.

Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. (GU n.79 del 4-4-2013)

Il presente decreto reca le disposizioni per la partecipazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (5.04.2013) è abrogato il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ad eccezione dell’allegato A che è abrogato a partire dal 1° maggio 2013. Sono fatte salve le deliberazioni emanate dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni.

Gas fluorurati a effetto serra, nuove sanzioni dal 12 aprile 2013

Con il d. lgs. 26/2013 viene introdotta la disciplina sanzionatoria in caso di violazioni delle disposizioni del regolamento 842/2006/Ce sui limiti per l’immissione in commercio di prodotti o apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto.

Emissioni in atmosfera: quando l’inosservanza delle prescrizioni è reato

Le autorizzazioni amministrative in materia di emissioni in atmosfera contengono diverse prescrizioni spesso di natura ‘formale’, come per esempio la tenuta di registri o altro. Si pone pertanto il problema se l’inosservanza di ogni violazione integri il reato di cui all’art. 279, co. 2, del TUA. La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 10 giugno 2014.

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