Bonifiche

Illegittima ordinanza sindacale di caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda

E’ illegittima l’ordinanza sindacale, ex art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000, con la quale viene ordinato l’avvio della caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda, nonché, in caso di accertata contaminazione, la successiva bonifica del sito, adottata in assenza della verifica rigorosa dell’esistenza dei presupposti di un tale intervento straordinario. Laddove la situazione di inquinamento possa essere fronteggiata con gli ordinari rimedi previsti dall’art. 244 d.lgs.152/2006, che individuano nella Provincia il soggetto “ordinariamente” preposto ad adottare l’ordinanza relativa agli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito inquinato, l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco deroga all’ordine legale delle competenze, in chiara violazione di legge. TAR Puglia (LE), sentenza del 21 giugno 2013

Oneri procedurali a carico della P.A. per chiamare in responsabilità il proprietario del sito inquinato

La chiamata in responsabilità del proprietario esige un’illustrazione rigorosa, da parte dell’amministrazione procedente, del percorso logico-argomentativo in base al quale sia risultato possibile coinvolgere in prima persona la proprietà. Dovranno cioè essere indicate, nella motivazione, le modalità di ricerca utilizzate per rintracciare gli effettivi responsabili dell’inquinamento, nonché l’esito infruttuoso di tali ricerche, ovvero l’impossibilità di giungere all’ accertamento dell’identità dei responsabili, ovvero il mancato intervento del responsabile, ovvero ancora l’impossibilità di intervenire da parte della stessa amministrazione così come prescritto dall’ art. 250 d. lgs. n. 152 del 2006, ovvero ancora l’assenza di alcun intervento da parte dei soggetti potenzialmente interessati. Solo in presenza di tali indicazioni sarà quindi possibile procedere con la chiamata in causa del proprietario del sito, quale misura ultima di salvaguardia ambientale e sanitaria. TAR Piemonte, sentenza de 11 aprile 2013

Deve essere assicurato il contraddittorio nel procedimento di bonifica

L’attività istruttoria del procedimento di bonifica deve prevedere la partecipazione del soggetto interessato e, in particolare, gli accertamenti analitici devono essere effettuati in contraddittorio. TAR Emilia Romagna (PR), sez. I, sentenza del 3 aprile 2013

Bonifica sito inquinato, oneri a carico del proprietario incolpevole

E’ da escludere che l’ordinamento giuridico vigente consenta al proprietario di un’area inquinata, dalla quale proviene la contaminazione delle matrici ambientali in assenza di interventi di protezione ambientale idonee ad isolare i terreni e la falda, di disinteressarsi alla propagazione degli inquinanti, senza sopportare delle conseguenze per la propria inerzia. In proposito va infatti sottolineato che, dal punto di vista civilistico, è configurabile una responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c. per i danni causati da cose in custodia, per non aver posto in essere le misure idonee ad impedire che gli inquinanti presenti nell’area di pertinenza venissero rilasciati nell’ambiente circostante, mentre dal punto di vista della procedura amministrativa volta al risanamento ambientale, il proprietario, per l’art. 245 del Dlgs. n. 152 del 2006, è comunque tenuto ad attuare le misure di prevenzione di cui all’art. 242 che, all’ultimo periodo del comma 1, specifica l’applicabilità delle procedure anche alle contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, ed inoltre il proprietario, ancorché non responsabile, ai sensi dell’art. 253, è il soggetto sul quale l’ordinamento, in ultima istanza, fa gravare – in mancanza di individuazione del responsabile o in caso di sua infruttuosa escussione – le conseguenze dell’inquinamento e dei successivi interventi e, ove lo trovi conveniente, può sempre attivare volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale. Pertanto è vero che gli obblighi di bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione, o gli obblighi di riparazione per equivalente, gravano sul responsabile dell’inquinamento, ma va tuttavia evidenziato che nel caso in cui gli interventi vengano effettuati d’ufficio dall’autorità competente, nel caso in cui sia impossibile identificare il responsabile o esercitare nei suoi confronti le azioni di rivalsa, le conseguenze sono poste a carico del proprietario, ancorché incolpevole, nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi, posto che vi è la specifica previsione di un onere reale sulle aree che trova la propria giustificazione nel vantaggio economico che il proprietario ricava dalla bonifica dell’area inquinata, ferma restando la possibilità, per il proprietario incolpevole che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, di rivalersi nei confronti del responsabile per le spese sostenute e l’eventuale maggior danno subito. TAR Veneto Sez. III, 8 febbraio 2013

Il nesso causale tra condotta e inquinamento che giustifica l’obbligo di bonifica

Il Tar Lazio affronta il rapporto di causalità tra condotta e inquinamento al fine di giustificare l’obbligo di procedere alla bonifica, chiarendo se esso possa essere inteso in una accezione debole secondo il canone del “non si può escludere che”. La pronuncia è altresì interessante perché chiarisce se possa essere considerata solidale l’obbligazione dei diversi corresponsabili dell’inquinamento di cui sia stato accertato l’apporto causale ma non sia stato possibile addivenire alla individuazione dei rispettivi apporti. Tar Lazio sentenza del 23 maggio 2014

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