Quando un sito risulta contaminato, la normativa distingue con precisione tra responsabile dell’inquinamento e proprietario incolpevole. Quest’ultimo non ha obblighi di bonifica, ma ha l’obbligo di darne comunicazione e di attuare le misure di prevenzione, secondo una precisa procedura. Una recente pronuncia del Consiglio di Stato torna sul tema e chiarisce ruoli, limiti e diritti di partecipazione nei procedimenti amministrativi.
Il caso concreto
Il proprietario di un sito oggetto di un piano di caratterizzazione ad opera del responsabile della potenziale contaminazione impugnava il provvedimento regionale di approvazione.
In quanto titolare dell’area, ritiene che abbia diritto di partecipare al procedimento amministrativo, formulando osservazioni.
La posizione del proprietario incolpevole nel procedimento di bonifica
Il d.lgs. n. 152/2006 prevede una serie di obblighi in capo al responsabile dell’inquinamento (art. 242), mentre con riferimento ai soggetti non responsabili della potenziale contaminazione (art. 245), la legge pone in capo al proprietario o al gestore dell’area che rilevi un superamento (o un pericolo, concreto e attuale, di superamento) della concentrazione soglia di contaminazione (CSC), solamente l’obbligo di “darne comunicazione” …….. continua a leggere sul sito INSIC