Lo stoccaggio di rifiuti alla rinfusa esclude “ex se” la regolarità del deposito temporaneo, fermo inteso che il rispetto di tutte le modalità tecniche del deposito costituisce preciso onere di chi lo effettua, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria. Cass. pen., 17184/2016
Niente deposito temporaneo in caso di stoccaggio di rifiuti alla rinfusa
da Avv. Salvatore Casarrubia | 27 Giu, 2016 | Ambiente, Rifiuti | 0 commenti
Interventi recenti