In tema di gestione illecita dei rifiuti, il luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione. Cass. pen., sentenza del 23 settembre 2014
Luogo di produzione dei rifiuti rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo
da Avv. Salvatore Casarrubia | 28 Ott, 2014 | Ambiente, Rifiuti | 0 commenti
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