Il tema che viene sottoposto alla Corte investe il concetto di scarichi di reflui industriali ed in particolare l’incidenza delle acque meteoriche che raccolgono sostanze inquinanti provenienti da insediamenti industriali o commerciali (nel caso di specie, trattasi di una stazione di servizio per rifornimento di carburante). L’art. 74 TUA, alla lett. h), stabilisce che si intendono per “acque reflue industriali” “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”. L’art. 74 cit., pertanto, pur non fornendo una diretta definizione delle acque meteoriche di dilavamento, le considera diverse e distinte dalle acque reflue industriali e, quindi, non assimilabili a quest’ultime. Ma bisogna intendersi su cosa si intenda per “acque meteoriche di dilavamento”: esse sono costituite dalle acque piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici ed attingono indirettamente i corpi recettori, senza subire contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti. In caso contrario rientrano nel concetto di reflui industriali. Cass. pen., 22 gennaio 2015
Le acque piovane di dilavamento, se contaminate, sono reflui industriali
da Avv. Salvatore Casarrubia | 27 Feb, 2015 | Acque, Ambiente | 0 commenti
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