L’avviso per l’espletamento delle analisi di laboratorio riguardanti le acque non deve essere necessariamente dato nelle mani del titolare dello scarico, essendo sufficiente che lo stesso venga consegnato a dipendenti dell’impianto o comunque ad altra persona operante nell’insediamento e presente sul posto; da un lato, infatti, la deteriorabilità dei campioni impone di procedere in tempi brevi e dall’altro rientra nella capacità organizzativa del titolare predisporre ogni accorgimento, affinché siffatte informazioni gli siano comunicate in sua precaria assenza. In altri termini, la necessità che la persona cui venga consegnato l’avviso abbia un collegamento professionale di qualunque genere con l’impianto è garanzia sufficiente per instaurare la presunzione di conoscenza dell’avviso in capo al titolare, presunzione imposta dalla esigenza di assicurare tempi solleciti all’espletamento delle analisi alla luce della precarietà dei campioni. E nella specie, tale collegamento è indubbio, posto che l’avviso è stato consegnato al socio della società. Cass. pen., sentenza n. 17419/2016
L’avviso per le analisi di laboratorio non deve essere necessariamente consegnato al legale rappresentante
da Avv. Salvatore Casarrubia | 01 Set, 2016 | Acque, Ambiente | 0 commenti
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