La giurisprudenza ha chiarito che la realizzazione di un piazzale attraverso lo spianamento e la deruralizzazione di un’area agricola, pur senza l’esecuzione di opere in muratura (e, quindi, senza incremento di volumi utili), non può essere considerato opera meramente pertinenziale (ai fini urbanistici ed edilizi) e determina comunque una alterazione significativa dell’assetto del territorio rilevante sotto il profilo edilizio e urbanistico. TAR Puglia, sentenza n. 2128 del 5 agosto 2014