La giurisprudenza ha chiarito che la realizzazione di un piazzale attraverso lo spianamento e la deruralizzazione di un’area agricola, pur senza l’esecuzione di opere in muratura (e, quindi, senza incremento di volumi utili), non può essere considerato opera meramente pertinenziale (ai fini urbanistici ed edilizi) e determina comunque una alterazione significativa dell’assetto del territorio rilevante sotto il profilo edilizio e urbanistico. TAR Puglia, sentenza n. 2128 del 5 agosto 2014
Trova articolo
Archivi
Categorie
- Acque
- Ambiente
- Autorizzazioni amministrative
- Bonifica
- Diritto penale di impresa
- Discarica
- Emissioni atmosfera
- Emissioni in atmosfera
- Energie rinnovabili
- Finanziamenti ambientali
- Fiscalità ambientale
- Inquinamento elettromagnetico
- Lavoro
- News
- Responsabilità 231
- Rifiuti
- Rumore
- Salute
- Sottoprodotti
- Urbanistica
Articoli recenti
- L’obbligo di buona fede dell’operatore che partecipa ad una gara pubblica
- Incontro tra l’Assessorato Energia e Servizi di pubblica utilità e le associazioni di categoria
- La TARI applicata alle superfici aziendali
- Novità normative in arrivo con il decreto legge “ambiente”
- Corso di formazione “Il Testo Unico ambientale dopo i decreti correttivi”
Interventi recenti