Può l’Amministrazione imporre al gestore incolpevole di contenere una contaminazione già in atto, qualificando l’intervento come una semplice misura di prevenzione? La risposta non dipende dal nome attribuito al provvedimento. Vale la sostanza dell’intervento richiesto: se l’inquinamento si è già verificato e le opere servono a impedirne la propagazione, non si è più nel campo della prevenzione. Si entra, invece, in quello della messa in sicurezza d’emergenza, i cui obblighi non possono essere trasferiti sul proprietario o sul gestore non responsabile.È questo il confine tracciato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5592 del 13 luglio 2026.
La vicenda trae origine dall’accertamento del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee.La Provincia non aveva ancora concluso il procedimento diretto a individuare il responsabile dell’inquinamento ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006.
Nelle more di tale individuazione, la Regione aveva imposto al gestore del sito alcuni interventi, qualificandoli come misure di prevenzione ai sensi dell’art. 245 del Testo Unico Ambientale.Il gestore aveva però contestato il provvedimento. Secondo la sua prospettazione, dietro la formale qualificazione di “misure di prevenzione” si celavano, in realtà, vere e proprie attività di messa in sicurezza d’emergenza: interventi destinati a contenere una contaminazione già esistente e, proprio per questo, non esigibili nei confronti di un soggetto non individuato come responsabile dell’inquinamento. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO