Il Tribunale di Torino recepisce l’orientamento giurisprudenziale in base al quale non è colpevole l’imprenditore che omette il versamento dell’IVA a causa dell’illiquidità involontaria dell’impresa.
La grave crisi economica trova un nuovo recepimento nelle aule di giustizia italiane, dopo i precedenti milanesi (Sezione GIP, n. 2236/12 depositata l’1.10.2012) e fiorentini (GUP Firenze, 27 luglio 2012).
È quanto ha deciso, in due sentenze pronunciate in data 13.5.2013, il Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Chivasso, in relazione all’accusa di omesso versamento dell’IVA ex art. 10 ter d.lgs. 74/2000.
Nel corso dell’istruttoria, la difesa dell’imprenditore ha dimostrato che il mancato versamento fu dovuto alla crisi del principale cliente, il quale omettendo i pagamenti determinava un grave stato di illiquidità involontaria. La puntuale compilazione delle dichiarazioni IVA annuali, con cui l’imprenditore si riconosceva debitore nei confronti dell’Erario, unitamente alla prova della grave difficoltà economica dell’azienda hanno consentito all’imputato di vedersi assolvere. Una decisione che riconosce come il mancato incasso delle somme dovute a titolo di IVA, e di cui l’imprenditore avrebbe la mera detenzione temporanea, incida sull’elemento soggettivo dell’agente, il quale omette i versamenti non già animato dal dolo di evadere, quanto piuttosto dall’impossibilità di adempiere.