Con il Regolamento UE 2025/40 cambiano gli obblighi delle imprese che commercializzano imballaggi e prodotti imballati. Non sempre la responsabilità della conformità ricade su chi materialmente produce il packaging.
Il tuo marchio sull’imballaggio: una responsabilità da non sottovalutare
Molte aziende affidano a fornitori esterni la progettazione e la produzione degli imballaggi utilizzati per commercializzare i propri prodotti.
È una prassi diffusa, che tuttavia può nascondere un rischio giuridico: ritenere che la responsabilità della conformità normativa appartenga esclusivamente all’impresa fornitrice.
Con il nuovo Regolamento (UE) 2025/40, applicabile in via generale dal 12 agosto 2026, questa convinzione potrebbe rivelarsi errata.
Chi è considerato fabbricante secondo il nuovo Regolamento?
L’articolo 3, paragrafo 1, punto 13, del Regolamento prevede che, in determinate condizioni, anche chi fa progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale sia considerato fabbricante.
Questo significa che la produzione materiale affidata a un soggetto terzo non esclude necessariamente gli obblighi di conformità a carico dell’impresa titolare del marchio.
La disciplina contempla specifiche eccezioni, tra cui alcune ipotesi riguardanti le microimprese.
Diventa pertanto essenziale individuare correttamente i ruoli dei soggetti coinvolti e le rispettive responsabilità.
Documentazione tecnica e rapporti con i fornitori
Gli articoli 15 e 16 del Regolamento disciplinano rispettivamente gli obblighi dei fabbricanti e quelli informativi dei fornitori.
Tra gli aspetti da presidiare rientrano la valutazione della conformità, la predisposizione della documentazione tecnica e, ove prevista, la dichiarazione UE di conformità.
Per le imprese ciò richiede una verifica dei processi di approvvigionamento, dei contratti di fornitura e della documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle prescrizioni applicabili, tenendo conto delle diverse decorrenze normative.
Un’ulteriore novità: i limiti ai PFAS
Il Regolamento introduce inoltre, dal 12 agosto 2026, specifici limiti alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) negli imballaggi destinati al contatto con alimenti.
Una novità particolarmente rilevante per le imprese della filiera alimentare e del packaging.
Anche sotto questo profilo diventa importante verificare le caratteristiche degli imballaggi e la documentazione a supporto della conformità.
Guarda il video dell’Avv. Salvatore Casarrubia
Quali verifiche deve effettuare un’impresa prima di immettere sul mercato gli imballaggi con il proprio marchio?
L’Avv. Salvatore Casarrubia, fondatore di Amb.i.lex, affronta il tema in un video di approfondimento realizzato per Prometeo Rifiuti, illustrando le principali novità del Regolamento UE 2025/40.
🎥 Guarda il video completo:
https://www.youtube.com/watch?v=YfixBKSnRqo
Amb.i.lex: il diritto ambientale a tutela dell’impresa
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