Studio Legale Ambientale

Rifiuti abbandonati su un’area privata: il proprietario risponde sempre?

Quando l’estraneità all’abbandono non è sufficiente e perché è necessario
attivarsi tempestivamente Il rinvenimento di rifiuti su un terreno privato genera frequentemente un equivoco:

Ritenere che il proprietario dell’area sia automaticamente responsabile della loro presenza.

Rifiuti abbandonati su un’area privata: il proprietario risponde sempre?

La normativa ambientale, tuttavia, non prevede una responsabilità fondata esclusivamente sulla proprietà del bene.


La questione richiede di distinguere attentamente tra:
⚖ responsabilità penale;
responsabilità amministrativa.
I presupposti e le conseguenze delle due forme di responsabilità sono profondamente differenti.
La proprietà dell’area non determina automaticamente il reato
Quando i rifiuti sono stati abbandonati da soggetti terzi, il proprietario del terreno non può essere
considerato penalmente responsabile per il solo fatto di non averli immediatamente rimossi.


La responsabilità penale richiede elementi ulteriori. Occorre, ad esempio, accertare:
◆ una partecipazione alla condotta illecita;
◆ una gestione consapevole dei rifiuti;
◆ una concreta tolleranza dell’attività abusiva;
◆ un concorso nell’abbandono;
◆ l’esistenza di uno specifico obbligo giuridico di impedire l’evento.
In assenza di tali presupposti, la mera inerzia non può trasformare automaticamente il proprietario
nell’autore del reato commesso da altri.

Sul piano amministrativo l’inerzia può diventare rilevante
Diverso è il caso dell’ordinanza di rimozione prevista dall’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006.


Il Comune può ordinare la rimozione dei rifiuti:
● all’autore materiale dell’abbandono;
● al proprietario dell’area;
● al titolare di diritti reali o personali di godimento.
Il coinvolgimento del proprietario è possibile quando la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa.

È proprio sul concetto di colpa che si concentra frequentemente il contenzioso.
La posizione del proprietario può diventare particolarmente delicata quando:
 conosce la presenza dei rifiuti;
 ha ricevuto segnalazioni, diffide o precedenti ordinanze;
non adotta misure minime di custodia e controllo;
non denuncia l’accaduto alle autorità competenti;
lascia che l’abbandono prosegua o si aggravi.


In tali circostanze, l’inerzia può essere valutata dall’Amministrazione come indice di negligenza.
L’approfondimento pubblicato su INSIC
Nell’articolo “Abbandono di rifiuti su area privata: quando risponde il proprietario?”, pubblicato sulla rivista
INSIC, l’Avv. Salvatore Casarrubia approfondisce la distinzione tra responsabilità penale e amministrativa
alla luce dei più recenti orientamenti della Cassazione e del Consiglio di Stato.


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