Un’azienda trova rifiuti abbandonati su un terreno di sua proprietà. Non è stato un dipendente, ma un soggetto esterno. Chi è responsabile? Per la Cassazione, comunque l’amministratore: chi guida l’impresa deve impedire l’uso improprio degli spazi aziendali anche da parte di terzi. Una regola che rafforza la tutela dell’ambiente e la responsabilità dei vertici aziendali.
Il ricorrente, condannato nei giudizi di merito, per deposito incontrollato di rifiuti (reato previsto dall’art. 256, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006), contesta che i rifiuti, rivenuti su un fondo nella disponibilità della società amministrata, siano riconducibili alla propria attività di impresa florovivaistica.
Si allude, pertanto, al fatto di terzi, per causa dei quali il deposito sarebbe avvenuto.………….CONTINUA A LEGGERE SUL SITO INSIC.