Va sicuramente data continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui la fattispecie di scarico con superamento dei limiti tabellari (oggi contemplata dall’art. 137, comma 5, T.U.A.), quale reato autonomo avente carattere formale, è integrata per il solo fatto del superamento dei limiti di legge, in quanto il danno all’ambiente è presunto per legge, sicché non è logicamente possibile – senza scardinare il sistema, aprendolo a possibili gravi oscillazioni operative con diversità di trattamento tra operatori – dedurre la non offensività della trasgressione in concreto basata sulla natura limitata o temporanea della violazione. Cass. pen. sentenza del 22.05.2015